La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione prosegeundo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data […]
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione prosegeundo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività, sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel ripetto delle condizioni previste dal numero 6) dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si taratta si società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa, prospetti contabili i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la realizzazione di cui all’articolo 2501 sexies.Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsone di risultati ecomici sfavorevoli, in un voce dei fondi per rischi ed oneri. La fusione attuata mediante costruzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
Capo X – Della trasformazione, della fusione e della scissione
Sezione II – Della fusione delle società
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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