Il giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta della nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti, indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato, può essere emesso solo nell’ultimo anno dalla sua minore età e, diventa esecutivo, a decorrere dal […]
Il giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta della nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti, indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato, può essere emesso solo nell’ultimo anno dalla sua minore età e, diventa esecutivo, a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è interdetto o, inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza, di revoca dell’interdizione o, inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e, per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio.Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno, indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e, dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può anche essere a tempo indeterminato; 3) dell’oggetto dell’incarico e, degli atti che l’amministratore di sostegno in nome e, per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici , delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o, può avere in disponibilità; 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno, deve riferire al giudice, circa l’attività svolta e, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la natura dell’incarico è a tempo indeterminato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato, pronunciato anche d’ufficio, prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura e, ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno, devono essere immediatamente annotati, e cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, e il decreto di chiusura, devono essere comunicati entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto, di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni, devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o, quello eventuale di proroga
Capo I – Dell’aministrazione di sostegno
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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