In riferimento alle controverse questioni del mantenimento della prole maggiorenne, non è dovuto l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, allorquando, lo stesso sia ultratrentenne, nonché, dotato di patrimonio personale e ciò nonostante, ancora dedito, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente né conseguito alcun correlato titolo di studio, né trovato, una pur possibile occupazione remunerativa.
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