Il documento informatico non si identifica più – come una volta – con il suo supporto, ma col dato in esso contenuto. La giurisprudenza penale di legittimità ha ritenuto sussistenti le ipotesi di falsità in certificazioni con riferimento ai dati contenuti in archivi informativi, ed ha addirittura ravvisato, facendo logica applicazione del nuovo concetto di documento, il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria informatica del computer, contenente le annotazioni delle indicazioni contabili.
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