L’indubbia, originaria e permanente, natura dispositiva e, quindi, derogabile della disposizione – in presenza della clausola “se il concordato … non dispone diversamente …” – valorizza l’autonomia privata nella determinazione del contenuto di tale forma di concordato preventivo, ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo nel regime introdotto dal d. lgs. n. 169 del 2007 e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato.
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