28 dei due testi previgenti, prevedendo la impugnabilità innanzi al Tribunale delle deliberazioni in materia di iscrizione o cancellazione dall’Albo e di eleggibilità al Consiglio dell’Ordine, non abbia ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili le delibere in materia disciplinare, deve ritenersi che, in coerenza con i principi generali che governano il riparto di giurisdizione, la manipolazione del previgente art. 28 non abbia mutato il precedente assetto di impugnativa innanzi al Tribunale ordinario, essendo di regola le posizioni di diritto soggettivo perfetto sottratte a discrezionalità amministrativa.
Continua »