La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione va effettuata dall’imputato dopo che i termini massimi sono maturati ma prima della sentenza che conclude il giudizio in corso, in modo tale che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’articolo 129 c. p. p. , possa pronunciarsi liberamente sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell’imputato stesso. Una volta dichiarato estinto il reato per prescrizione, invece, non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l’imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio del divieto di reformatio in peius, altererebbe la pienezza della valutazione del giudice e la parità tra le parti processuali.
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