Il diritto della difesa di accedere ai files audio di cui al brogliaccio di p. g. costituisce mera trasposizione grafica, al fine di verificare, prima dello svolgimento del procedimento di riesame, la corrispondenza del contenuto di tali files a quanto riportato nella documentazione allegata alla richiesta di provvedimento cautelare. Tale diritto si inserisce in un iter procedimentale non regolato dalla legge, le cui scansioni temporali devono essere strettamente scandite dall’esigenza di comprimere l’accertamento nei ristretti termini di decisione del giudice del riesame, che non possono essere sottoposti a sospensione, per effetto della garanzia riconosciuta.
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