Nel caso esaminato, la Corte di appello di Bari ribaltava l’esito assolutorio della pronuncia resa dal Tribunale di Foggia nei confronti di XXX per il reato di cui all’articolo 589, comma 2, c. p. La vicenda atteneva all’infortunio nel quale perdeva la vita YYY. Lo sviluppo di tali premesse consentiva ai giudici di merito di sostenere, in modo logico e coerente, la ricorrenza del necessario nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo, rapporto che deve ritenersi interrotto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, c. p. , solo nel caso in cui sia dimostrata l’abnormità del comportamento del lavoratore, evenienza che si escludeva nel presente caso.
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