Ma questi principi non possono essere utilmente invocati quando il preteso creditore abbia contemporaneamente già agito anche per conseguire la condanna della controparte al pagamento del credito e si sia visto rigettare la domanda con una pronuncia del giudice che, non essendo stata da lui impugnata, è ormai divenuta definitiva. Infatti, l’ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto allo stato, e perciò l’accertamento dell’inesistenza di un diritto per difetto di prova, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti.
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