L’attività della Camera di Commercio, nel procedimento di cui all’art. 4 della L. n. 77 del 1955 (come riformato dalla legge n. 235 del 2000), si esplica in una mera operazione materiale di verifica della regolarità dell’adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell’errore del protesto, che senza alcun potere discrezionale, ha come risultato nel caso la cancellazione del nominativo, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli atti materiali posti in essere all’infuori di una potestà amministrativa.
Continua »