Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall’articolo 1495 c.c. per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell’effettiva scoperta degli stessi (Cass., Sez. 2, 03/08/1994, n. 7202), che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti)(vedi Cass., Sez. 2, 16/3/2011, n. 6169), sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass., Sez. 2, 27/5/2016, n. 11046; Sez. 6-2, 20/12/2021, n. 40814).
Continua »