Le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario, il quale è pertanto chiamato a decidere sull’an e sul quantum della tassa di circolazione dovuta. 50, comma 2, del D. P. R. n. 602 del 1973 per l’ipotesi che l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso comunemente denominato “avviso di mora” la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall’art.
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