345 c. p. c. , perché fondata su diversa causa petendi, comportante il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e l’introduzione nel processo di un nuovo thema decidendi, con alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione e dei termini della controversia, quella relativa all’attribuzione, in tema di locazione di immobili urbani, di determinati benefici economici a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell’immobile, ex art. 1591 c. c. , rispetto alla richiesta fattane in primo grado in correlazione on una determinata normativa speciale, nelle specie per effetto della sospensione del provvedimento di rilascio, respinta dal primo giudice per inapplicabilità della normativa stessa, in quanto riguardante le locazioni adibite ad uso abitativo e non anche le locazioni ad uso diverso.
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