La L. 10 dicembre 1970, n. 898, articolo 4, commi 12, 13 e 14, (articolo sostituito dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. A sua volta, la L. n. 898 del 1970, articolo 9, prevede che, qualora sopravvengano “giustificati motivi”, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, con procedimento in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni sulla misura e sulle modalità dell’assegno.
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