Il ricorso del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell’altro in violazione dell’obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell’autore dell’illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni. Così si è espressa la Suprema Corte in merito al ricorso di un coniuge che lamentava il risarcimento del danno, in merito all’esborso sostenuto per il compenso all’investigatore privato, al fine di provare in giudizio il comportamento tenuto dalla moglie in violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.
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