Il quadro normativo, al cui interno va collocata la concreta fattispecie in esame, va riferito, essenzialmente, al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 54, decreto contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma della L. 8 marzo 2000, n. 53, articolo 15”. Per effetto di tale modifica, il testo dell’articolo 54, comma 4, seconda parte, è divenuto il seguente: “La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lettera b)”.
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