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Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso , può anche esercitare l’azione di rivendicazione , se questa spetta al costituente. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili […]

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Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti , imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può , senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento. In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Capo III – […]

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Art. 2793 Sequestro della cosa

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2794 Restituzione della cosa

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno . Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto […]

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Art. 2795 Vendita anticipata

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa. Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del […]

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Art. 2796 Vendita della cosa

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2797 Forme della vendita

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se questa […]

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Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2799 Indivisibilità del pegno

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –

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Art. 2800 Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di […]

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Art. 2801 Consegna del documento

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di crediti e di altri diritti –

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Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di crediti […]

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Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto […]

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Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito. Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di […]

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Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore. Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di crediti […]

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Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di crediti e di altri diritti –

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Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti

Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di crediti e di altri diritti –

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Art. 2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca è legale, […]

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