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Art. 2868 Beneficio di escussione

Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto. Capo IV – Delle ipoteche Sezione VIII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore –

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Art. 2869 Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Capo IV – Delle ipoteche Sezione VIII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore –

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Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’articolo 2859. Capo IV – Delle ipoteche Sezione VIII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore –

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Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero. Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso […]

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Art. 2872 Modalità della riduzione

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere. Capo IV – Delle […]

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Art. 2873 Esclusione della riduzione

Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza. Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto […]

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Art. 2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta. […]

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Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855. Capo IV – Delle ipoteche Sezione IX – Della riduzione delle ipoteche –

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Art. 2876 Limiti della riduzione

La riduzione si opera rispettando l’eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela. Capo IV – Delle ipoteche Sezione IX – Della riduzione delle ipoteche –

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Art. 2877 Spese della riduzione

Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo. Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono […]

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Art. 2878 Cause di estinzione

L’ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell’iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847; 3) con l’estinguersi dell’obbligazione; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742; 5) con la rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o […]

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Art. 2879 Rinunzia all'ipoteca

La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843. Capo IV – Delle ipoteche Sezione X – […]

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Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione. Capo IV – Delle ipoteche Sezione X – Dell’estinzione delle ipoteche –

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Art. 2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca

Salvo diversa disposizione di legge , se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data. Capo IV – Delle ipoteche Sezione X – […]

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Art. 2882 Formalità per la cancellazione

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore. Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837. Capo IV – Delle ipoteche Sezione XI – Della cancellazione dell’iscrizione –

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Art. 2883 Capacità per consentire la cancellazione

Chi non ha capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione. Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, […]

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Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti. Capo IV – Delle ipoteche Sezione XI – Della cancellazione dell’iscrizione –

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Art. 2885 Cancellazione sotto condizione

Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta. Capo IV – Delle ipoteche Sezione XI – Della […]

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Art. 2886 Formalità per la cancellazione

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata. La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione […]

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Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione. La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del […]

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