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Art. 2409 Denunzia al tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli anninistratori in violazione dei loro doveri hanno compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo […]

Se vi è fondato sospetto che gli anninistratori in violazione dei loro doveri hanno compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale, possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professioanlità , che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle con riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunziate sussistono,ovvero se gli accertamenti e el attività compiute risulatno insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario, rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o, la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale del consiglio di sorveglianza o, del comitato per il controllo sulla gestione, nonchè nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal pubblico ministero, in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.

Capo V – Della società per azioni
Sezione VI-BIS – Dell’amministrazione e del controllo
§ 3 – Del colleggio sindacale

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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