Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell’atto costitutivo e, salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449, 2450, la nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza, […]
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell’atto costitutivo e, salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449, 2450, la nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza, spetta all’assemblea, previa determinazione del loro numero stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e, scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell’articolo 2364 bis.La cessazione per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza, deve essere scelto, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia. I componenti del consiglio di sorveglianza, sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, con deliberazione adattata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’articolo 2393, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali, in relazione all’esercizio di particolari attività, può subordinare l’assunzione della causa al possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Se nel corso dell’esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l’assemblea, provvede senza indugio alla loro sostituzione. Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Non possono essere eletti alla carica di componenti del consiglio di sorveglianza e, se eletti decadono dal loro ufficio: a)coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382; b) i componenti del consiglio di gestione; c)coloro che sono legate alla società o, alle società da questa controllate o, quelle sottoposte a comuni controllo da un rapporto di lavoro o, da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Capo V – Della società per azioni
Sezione VI-BIS – Dell’amministrazione e del controllo
§ 5 – Del sistema dualistico
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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