Salvo quanto disposto dallo statuto, la determinazione del numero e, la nomina dei componenti del comitato di controllo sulla gestione, spetta al consiglio do amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il comitato è composta da amministratori in […]
Salvo quanto disposto dallo statuto, la determinazione del numero e, la nomina dei componenti del comitato di controllo sulla gestione, spetta al consiglio do amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il comitato è composta da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità stabiliti dallo statuto e, dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 2409 septiesdecies, che non siano membri di comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o, particolari cariche e, comunque non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o, di società che la controllano o, ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. In caso di morte, rinuncia, revoca o, decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo, scegliendolo tra gli amministratori in possesso dei requisiti previsti dai comma precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norme dell’articolo 2386 scegliendo la persona provvista dei suddetti requisiti. Il comitato per il controllo sulla gestione: a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente; b) vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Al comitato di controllo sulla gestione, si applicano altresì. In quanto compatibili, gli articoli 2404, primo terzo e quarto comma, 2405, primo comma e 2408.
Capo V – Della società per azioni
Sezione VI-BIS – Dell’amministrazione e del controllo
§ 6 – Del sistema monistico
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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