1. Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e loro natura; 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte per un valore superiore al loro fair volue, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e, collegate ai sensi dell’articolo 2359 e […]
1. Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e loro natura; 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte per un valore superiore al loro fair volue, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e, collegate ai sensi dell’articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile ed il fair volue delle singole attività o, di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma uno, sono considerati strumenti finanziari derivati, anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o, all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o, mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e, sia stato mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o, di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. 3. Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente in mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o, per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o, dello strumento analogo; b) al valore che risulta dai modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile accertare facilmente un mercato attivo;tali modelli e tecniche di valutazione, devono assicurare una rgionevole approssimazione al valore di mercato. 4.Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibille. 5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e, dell’articolo 2428 comma due, 6 bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e, di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimeto ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e, compatibili con la disciplina in materia dell’Unione Europea.
Capo V – Della società per azioni
Sezione IX – Del bilancio
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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