Le società che non abbiano messo titoli negoziati sui mercati regolamatati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 3.125,000 euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250,000 euro; c) dipendenti occupati […]
Le società che non abbiano messo titoli negoziati sui mercati regolamatati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 3.125,000 euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250,000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D, nelle voci C II dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 eA3; voci B9(c), B9(d), B9( e); voci B10(a), B10 (b),B10(c); voci C16(b), C16(c); voci D18 (a), D18(b), D18 (c); voci D19(a), D19 (b),D19(c).Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’articolo 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10,12,13, 14, 15,16 e 17 dell’aricolo 2427e, dal numero 1 del comma 1 dell’articolo 2427 bis, sono riferiti all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.La società che a norma del presente articolo redige il bilancio in forma abbreviata devono, redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Capo V – Della società per azioni
Sezione IX – Del bilancio
–
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.