L’atto costitutivo deve determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto e del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, alla eliminazione […]
L’atto costitutivo deve determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto e del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o, una rilevante modificazione di diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le modificazioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso do società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso, compete al socio in ogni momento e, può essere esercitato con un preavviso di almeno cettottanta giorni ma l’atto costitutivo, può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso, il primo comma dell’articolo 1349.
Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulta possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Capo VII – Della società a responsabilità limitata
Sezione II – Dei conferimenti e delle quote
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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