Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti, preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che con l’intenzione di ingannare i soci ed il pubblico al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilamci, nelle relazioni o nelle altre conuminucazioni sociali previsti dalla legge, dirette ai […]
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti, preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che con l’intenzione di ingannare i soci ed il pubblico al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilamci, nelle relazioni o nelle altre conuminucazioni sociali previsti dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale finanziaria, della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad undurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela, dalla persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno alla Stato di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte VI, Titolo III, Capo II del testo unico di cui al devreto legislativo 24 Febbraio 1998, n° 98 e, successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma, è da un anno a quattro anni ed il delitto è procedibile d’ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento, ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave, quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consentito nella distruzione o del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibiltà per i fatti previsti dal primo e terzo comma, è esteso anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma, è esclusa se la falsità. o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.La punibilità, è comunque esclusa se le falsità, o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte,non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto, non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo ed ottavo, ai soggetti di cui al primo comma, sono irrogate, la sanzione amministrativa da dieci a cento quote, e, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni alro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.
Capo I – Della falsità
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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