Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’articolo 2684: 1) le domande indicate dai numero 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda […]
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’articolo 2684: 1) le domande indicate dai numero 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto che si impugna. Se pero la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso ; 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3, e 6 dell’articolo 395 del Codice di Procedura Civile e dal secondo comma dell’articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Capo III – Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
Sezione I – Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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