Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, […]
Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.
Capo II – Dell’emancipazione
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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