Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti. Capo I – Disposizioni di attuazione Sezione I – Disposizioni relative al Libro I –
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