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Codice Civile
Codice Penale

Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie –

Art. 174

Le disposizioni dell’articolo 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all’entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 175

Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall’articolo 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre […]

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Art. 176

Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV […]

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Art. 177

Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – […]

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Art. 178

La prescrizione stabilita dall’articolo 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell’immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall’articolo 1478 del codice del 1865. Capo II – […]

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Art. 179

I patti di preferenza previsti dall’articolo 1566 del codice che alla data dell’entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data. Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’articolo 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha […]

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Art. 180

I rapporti di locazione in corso al giorno dell’entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865. Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla […]

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Art. 181

Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l’opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 182

Le disposizioni dell’articolo 1694 e della seconda parte dell’articolo 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 183

Le disposizioni degli artticoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 184

Le cause di estinzione del mandato sono regolate dal codice se si verificano dopo l’entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 185

La disposizione del secondo comma dell’articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 186

Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell’articolo 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall’entrata in vigore di questo se non scada prima il termine […]

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Art. 187

Le disposizioni degli articoli 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso. Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l’entrata in vigore del […]

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Art. 188

Le disposizioni dell’articolo 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all’entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente. Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l’entrata in vigore predetta, si applicano le […]

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Art. 189

Le disposizioni del primo comma dell’articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, anche se l’obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente. La disposizione del precedente comma non si applica se l’obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto. Capo II – […]

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Art. 190

La disposizione dell’articolo 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all’entrata in vigore del codice stesso se l’obbligazione principale scade dopo. Se l’obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell’articolo 1957 decorre dall’entrata in vigore suddetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al […]

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Art. 191

La disposizione del secondo comma dell’articolo 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 192

Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall’articolo 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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Art. 193

Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all’entrata in vigore di esso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

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