fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie –

Art. 194

Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 195

Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni ll, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell’entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli […]

Continua »
Art. 196

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall’ultimo comma dell’articolo 2097 ( articolo abrogato dalla legge n° 630 del 1962) del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o […]

Continua »
Art. 197

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all’entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell’articolo medesimo, e il termine per l’impugnazione decorre dalla data predetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative […]

Continua »
Art. 198

I patti di non concorrenza previsti dall’articolo 2125 del codice, che al giorno dell’entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell’articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al […]

Continua »
Art. 199

L’inabilitato, che al giorno dell’entrata in vigore del codice esercita un’impresa commerciale, non può continuarla se non con l’autorizzazione prevista dall’articolo 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al […]

Continua »
Art. 200

Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale e per le società soggette a registrazione , entreranno in vigore il 1° gennaio 1943. Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice […]

Continua »
Art. 201

Ai contratti d’opera stipulati prima dell’entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell’articolo 2226 del codice, salvo che la consegna dell’opera avvenga posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

Continua »
Art. 202

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d’opera intellettuale in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, salva l’osservanza delle leggi speciali. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

Continua »
Art. 203

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

Continua »
Art. 204

Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942. Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da […]

Continua »
Art. 205

Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall’articolo 100 di queste disposizioni. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al […]

Continua »
Art. 206

Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell’entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 . Fino a questa data le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell’attuazione del codice, conservano la loro […]

Continua »
Art. 207

Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell’articolo 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o […]

Continua »
Art. 208

L’incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo. Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere […]

Continua »
Art. 209

Hanno immediata applicazione con l’entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V […]

Continua »
Art. 210

L’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro […]

Continua »
Art. 211

Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

Continua »
Art.211-bis

Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

Continua »
Art. 212

Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell’ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall’atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata. Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto […]

Continua »