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Codice Civile
Codice Penale

Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie –

Art. 213

Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, la durata dell’ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall’ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva […]

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Art. 214

Le disposizioni dell’articolo 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art. 215

Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942. Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice, hanno un […]

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Art. 216

Le società a garanzia limitata , esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, n° 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società […]

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Art. 217

Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni. Le società […]

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Art. 218

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell’entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l’entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove […]

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Art. 219

I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all’entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art. 220

La disposizione del secondo comma dell’articolo 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art. 221

L’imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell’articolo 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. . Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art. 222

La disposizione dell’articolo 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942. Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro […]

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Art. 223

I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945. Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il […]

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Art.223- bis

La società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004. Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità […]

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Art.223- ter

Le società per azioni costituite prime del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art. 223- quater

Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3) e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente alla deliberazione , i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di […]

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Art. 223- quinquies

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazione assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali nel registro delle imprese Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art. 223- sexies

Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l’azione sia stata già proposta.Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004,le azioni per l’annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate […]

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Art. 223- septies

Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori ed ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza per le società che abbiano adottato il sistema dualistico e, ai componenti del consiglio di amministrazione […]

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Art. 223-octies

La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e alle fondazioni costituite prima del 1°gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi […]

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Art. 223-novies

I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1à gennaio 2004 proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. Il tribunale ha il poterei dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportano la sanatoria delle irregolarità denunciate. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art.223-decies

Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1°gennaio 2004. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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