fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie –

Art. 154

Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro III –

Continua »
Art. 155

Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941. Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice e nell’articolo 72 di queste disposizioni. Capo II […]

Continua »
Art. 156

I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro […]

Continua »
Art. 157

Per i diritti spettanti al possessore, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’articolo 152 di queste disposizioni. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro III –

Continua »
Art. 158

Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. La disposizione dell’articolo 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro III –

Continua »
Art. 159

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l’entrata in vigore del codice si determina in conformità dell’articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 160

Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore , all’inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l’inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV […]

Continua »
Art. 161

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore del nuovo codice , producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865. Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio […]

Continua »
Art. 162

La disposizione dell’articolo 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 163

Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 164

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni […]

Continua »
Art. 165

Gli effetti dell’annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 166

Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all’entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 167

Le disposizioni dell’articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, quando l’eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione […]

Continua »
Art. 168

Le disposizioni relative agli effetti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l’eccessiva onerosità si siano verificati dopo. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 169

Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all’entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 170

Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l’impedimento del terzo ad accettare l’incarico si verificano dopo. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 171

Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l’annullamento. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »
Art. 172

Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla , si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie […]

Continua »
Art. 173

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell’articolo 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione IV – Disposizioni relative al Libro IV –

Continua »