Art. 42 c.c. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – […]
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