Art. 31 c.c. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha […]
Continua »