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Codice Civile
Codice Penale

Titolo IX – Della potestà dei genitori

Art. 334 Rimozione dall'amministrazione

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale. L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i […]

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Art. 335 Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una o nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento. – – –

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Art. 336 Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore, […]

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Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni. – – –

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Art. 338-341

abrogati – – –

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Art. 342

abrogato – – –

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