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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età

Art. 291 Condizioni

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trent’anni, ferma restando la differenza di […]

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Art. 292

abrogato Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti

E’ ammessa l’adozione di più persone anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 295 Adozione da parte del tutore

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. Capo I – Dell’adozione di […]

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Art. 296 Consenso per l'adozione

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso […]

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Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso. Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione. Gli eredi dell’adottante possono presentare […]

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Art. 299 Cognome dell'adottato

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai […]

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Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e […]

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Art. 301-303

abrogati Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 304 Diritti di successione

L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione. I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 305 Revoca dell'adozione

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 306 Revoca per indegnità dell'adottato

La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l’adottante muore in […]

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Art. 307 Revoca per indegnità dell'adottante

Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 308

abrogato Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante. Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti – –

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Art. 310

abrogato – – –

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Art. 311 Manifestazione del consenso

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza. L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Capo II […]

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Art. 312 Accertamenti del tribunale

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l’adozione conviene all’adottando. Capo II – Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età – –

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