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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età

Art. 313 Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in […]

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Art. 314 Pubblicità

Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto […]

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