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Codice Civile
Codice Penale

Titolo X – Della tutela e dell’emancipazione

Art. 383 Esonero dall'ufficio

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Capo I – Della tutela dei minori Sezione IV – Della cessazione del tutore dall’ufficio –

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Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore

Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo […]

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Art. 385 Conto finale

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga. Capo I – Della tutela dei minori Sezione V – Del rendimento del conto finale –

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Art. 386 Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione. Qualora il conto […]

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Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre […]

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Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell’approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Capo I – Della tutela dei minori Sezione V – Del rendimento del conto finale –

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Art. 389 Registro delle tutele

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell’apertura e […]

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Art. 390 Emancipazione di diritto

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio. Capo II – Dell’emancipazione – –

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Art. 391

abrogato Capo II – Dell’emancipazione – –

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Art. 392 Curatore dell'emancipato

Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione […]

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Art. 393 Incapacità o rimozione del curatore

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348 ultimo comma, 350 e 384. Capo II – Dell’emancipazione – –

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Art. 394 Capacità dell'emancipato

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del […]

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Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale. Capo II – Dell’emancipazione – –

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Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378. Capo II – Dell’emancipazione – –

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Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, […]

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