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Codice Civile
Codice Penale

Titolo XIV – Degli atti dello stato civile

Art. 449 Registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile. – – –

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Art. 450 Pubblicità dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati. – – –

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Art. 451 Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria. Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore. – – –

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Art. 452 Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento […]

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Art. 453 Annotazioni

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non e ordinata dall’autorità giudiziaria. – – –

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Art.454

abrogato – – –

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Art. 455 Efficacia della sentenza di rettificazione

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati. – – –

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