Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –
Continua »Art. 1314 Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale , ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Capo VII – Di alcune specie […]
Continua »Art. 1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –
Continua »Art. 1316 Obbligazioni indivisibili
L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –
Continua »Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –
Continua »Art. 1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –
Continua »Art. 1319 Diritto di esigere l'intero
Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione della intera prestazione indivisibile . Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –
Continua »Art. 1320 Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. […]
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