E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse . Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare . […]
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