Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. Capo XIV – Della risoluzione del contratto Sezione II – Dell’impossibilità sopravvenuta –
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