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Codice Civile
Codice Penale

Titolo III – Dei singoli contratti

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio , proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se […]

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Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore

Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali. Capo VI – Della locazione Sezione II – Della locazione di fondi urbani (l) –

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Art. 1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda. Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta. Capo VI – Della locazione Sezione […]

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Art. 1614 Morte dell'inquilino

Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi. Capo VI – Della locazione Sezione II […]

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Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni […]

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Art. 1616 Affitto senza determinazione di tempo

Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso. Sono salve gli usi che dispongano diversamente. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1617 Obblighi del locatore

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze , in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1619 Diritto di controllo

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1620 Incremento della produttività della cosa

L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1621 Riparazioni

Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni

Se l’esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento […]

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Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Se, in conseguenza di una disposizione di legge,o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve […]

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Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto

L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario deve osservare la disposizione dell’art. 1616. Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del […]

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Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario

L’affitto si scioglie per l’interdizione, l’inabilitazione o l’insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 1 – Disposizioni generali

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Art. 1627 Morte dell'affittuario

Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi. Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso. […]

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Art.1628

abrogato Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento

L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo

L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo. Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario […]

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