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Codice Civile
Codice Penale

Titolo III – Dei singoli contratti

Art. 1631 Estensione del fondo

Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita . Artt. 1632-1634 (abrogati) Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto […]

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Art.1632 a 1634

abrogati Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata alla fine dell’affitto, eseguito […]

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Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l’affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di […]

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Art. 1637 Accollo di casi fortuiti

L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E’ nullo il patto col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto […]

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Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1639 Canone di affitto

Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1640 Scorte morte

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all’affittuario all’inizio dell’affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell’affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d’uso. L’eccedenza […]

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Art. 1641 Scorte vive

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi i patti diversi. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato

Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell’età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria. Capo VI – Della […]

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Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame

L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva . Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 2 – Dell’affitto di fondi rustici

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Art. 1645 Riconsegna del bestiame

Nel caso previsto dall’art. 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di […]

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Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare. Per l’ulteriore […]

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Art. 1647 Nozione

Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Art. 1648 Casi fortuiti ordinari

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo. Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto […]

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Art. 1649 Subaffitto

Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario. Artt. 1650-1651 (abrogati) Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Art.1650 e 1651

abrogati Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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Art. 1652 Anticipazioni al'affittuario

Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale . Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto […]

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Artt. 1653

abrogato Capo VI – Della locazione Sezione III – Dell’affitto § 3 – Dell’affitto a coltivatore diretto (l) (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

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