fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Libro quinto – Del lavoro

Art. 2346 Emissione delle azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a […]

Continua »
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti […]

Continua »
Art. 2348 Categorie di azioni

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite.In tal caso la società, nei limiti […]

Continua »
Art.2349 Azioni e strumenti finanaziari a favore dei prestatori di lavoro

Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediannte l’emissione , per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento […]

Continua »
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni. Fuori dei casi di cui all’articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Lo […]

Continua »
Art. 2351 Diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza il diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.Il valore di tali azioni non può complessivamente superare […]

Continua »
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni

Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione , questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre […]

Continua »
Art. 2353 Azioni di godimento

Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il […]

Continua »
Art.2354 Titolo azionari

I titoli possono essere nominataivi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diveramente.Finchè le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titolo al portatore.I titoli azionari devono indicare: 1) la denominazionee e la sede della società; 2) la data dell’atto costitutivo e della sua […]

Continua »
Art.2355 Circolazione delle azioni.

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto […]

Continua »
Art.2355 bis Limiti alla circolazione delle azioni.

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimeto e, può, per un periodo non superiore a cinque anni, dalla costituzione della società o, dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Le clausole dello statuto che subordinano […]

Continua »
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci. Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa. […]

Continua »
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore […]

Continua »
Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o […]

Continua »
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.A tale fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. Finché le azioni restano in proprietà della società, […]

Continua »
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

Salvo quanto prescritto dall’articolo 2357-ter, secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a […]

Continua »
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni

La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte […]

Continua »
Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. […]

Continua »
Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’articolo 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni […]

Continua »
Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall’articolo 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non […]

Continua »