In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i supplenti in ordine d’età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto del’articolo 2397 secondo […]
Continua »