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Codice Civile
Codice Penale

Libro quinto – Del lavoro

Art. 2506 Forme di scissione

Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, presistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso, anche ad una sola società,e le relative quote ai suoi soci. E’ consentito un conguaglio in danaro, purchè non sia superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni […]

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Art. 2506 bis Progetto di scissione

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 2501 ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e, dell’eventuale conguaglio in danaro. Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, […]

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Art. 2506 ter Norme applicabili

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, redige, la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501 quater, 2501 quinques. La relazione dell’organo amministrativo devo inoltre, illustrare, i criteri di distribuzione della azioni o quote e, deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che […]

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Art. 2506 quater Effetti della scissione

La scissione ha effetti dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), si […]

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Art. 2507 Rapporti con il diritto comunitario

L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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Art. 2508 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone […]

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Art. 2509 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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Art. 2509 bis Responsabiltà in caso di inosservanza delle formalità

Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società,rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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Art. 2511 Società cooperative

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Capo I – Delle società cooperative Sezione I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente –

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Art. 2512 Cooperative a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione di tipo di cambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 2) si avvalgono, prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgomo, prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, […]

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Art. 2513 Criteri per la definizione della prevalenza

Gli amministartori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri a) ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni […]

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Art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a […]

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Art. 2515 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. Le società cooperative a mutualità prevalente, devono indicare negli atti e, nella corrispondenza, il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente. Capo I – Delle società […]

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Art. 2516 Rapporti con i soci

Nella costituzione e, nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Capo I – Delle società cooperative Sezione I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente –

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Art. 2517 Enti mutualistici.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società. Capo I – Delle società cooperative Sezione I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente –

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Art. 2518 Responsabilità per le obbligazioni sociali.

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Capo I – Delle società cooperative Sezione I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente –

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Art. 2519 Norme applicabili

Alle società cooperative, per quanto previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nelle cooperative inferiore a venti, ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di […]

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Art. 2520 Leggi speciali

Le cooperative regolate dalle leggi speciali, sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili. La legge può prevedere alla costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci. Capo I – Delle società cooperative Sezione I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente […]

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Art. 2521 Atto costitutivo.

La società deve costituirsi per atto pubblico.L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e, può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.L’atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome, il nome o la denominazione , il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la […]

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