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Codice Civile
Codice Penale

Libro quinto – Del lavoro

Art. 2151 Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse , escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali. Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, […]

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Art. 2152 Miglioramenti

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve avvalersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa e, questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.La misura del compenso se non è stabilita dalla convenzione e dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorre, le associazioni professionali e, […]

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Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione

Salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione II […]

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Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti […]

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Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti. Salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a […]

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Art. 2156 Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, […]

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Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione II – Della mezzadria –

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Art. 2158 Morte di una delle parti

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla. Se la morte del mezzadro è […]

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Art. 2159 Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento , ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione II – Della mezzadria […]

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Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non è […]

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Art. 2161 Libretto colonico

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati. Le annotazioni devono, alla fine […]

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Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente. Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato. In ogni caso le annotazioni delle partite fanno […]

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Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso […]

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Art. 2164 Nozione

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse , al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalla convenzione o dagli usi. Capo II – Dell’impresa agricola […]

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Art. 2165 Durata

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]

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Art. 2166 Obblighi del concedente

Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla quale è destinato. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione III – Della colonia parziaria –

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Art. 2167 Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]

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Art. 2168 Morte di una delle parti

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione III […]

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Art. 2169 Rinvio

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]

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Art. 2170 Nozione

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il […]

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