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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – Del lavoro nell’impresa

Art. 2082 Imprenditore

E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2083 Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa

La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2085 Indirizzo della produzione

Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2088-2092

omissis Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –

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Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato

E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione II – Dei collaboratori dell’imprenditore –

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Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali , in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione II – Dei collaboratori dell’imprenditore –

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Art. 2096 Assunzione in prova

L’ assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o […]

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Art. 2097 Durata del contratto di lavoro

abrogato Capo I – Dell’impresa in generale Sezione III – Del rapporto di lavoro § 1 – Della costituzione del rapporto di lavoro

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Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro può essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro. Capo I – Dell’impresa in […]

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Art. 2099 Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata , con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, […]

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Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Le norme corporative determinano i rami di produzione e i […]

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Art. 2101 Tariffe di cottimo

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi […]

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Art. 2102 Partecipazione agli utili

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio , in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Capo I – Dell’impresa in generale […]

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Art. 2103 Mansioni del lavoratore

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, […]

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Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale . Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione […]

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Art. 2105 Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione III – Del rapporto di lavoro § 2 […]

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